RD 215/1933: IL PILASTRO IN MATERIA DI BONIFICA

Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” è il pilastro per individuare le competenze dei Consorzi di Bonifica: è una legge fondamentale che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, conferma la sua validità. In particolare, essa ha introdotto il concetto di “bonifica integrale”, che completa il concetto precedente e più restrittivo di “bonifica idraulica”. L’innovazione? Sta  nel  considerare integrate tra loro le opere fondiarie, di qualunque natura tecnica (idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali), necessarie per adattare terra ed acqua a produzione più intensiva.
Fino al 1933 la normativa trattava la bonifica esclusivamente dal punto di vista sanitario (eliminazione della malaria) e dal punto di vista idraulico (eliminazione delle paludi).

Secondo il R.D. 215/33 l’opera di bonifica deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • regolare le acque mediante opere di bonifica idraulica;
  • attuare una viabilità interpoderale e poderale;
  • realizzare opere di edilizia rurale;
  • effettuare dissodamenti, piantagioni boschive e piantagioni agrarie;
  • realizzare opere di provvista e di utilizzazione agricola dell’acqua.

Il Decreto ridisegna e potenzia la figura dei Consorzi di bonifica, ai quali vengono affidate l’esecuzione e la manutenzione delle opere di “bonifica integrale”.
Il  R.D. 215/33 era stato preceduto da altri due decreti che costituiscono ancora oggi punti di riferimento per l’attività dei Consorzi di bonifica: il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze” e il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”: in particolare il R.D. 368/1904 viene ancora applicato per quanto riguarda le disposizioni di polizia concernenti il rispetto delle pertinenze consortili (Titolo VI – Capo I “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e le loro pertinenze”).
La Legge del 1933 è stata pertanto una legge profondamente innovativa perché ha esteso il concetto di bonifica ad un concetto più generale di sistemazione e valorizzazione del territorio: innovazione per certi versi analoga a quella introdotta ben 56 anni dopo dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo, poi abrogata dall’art. 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006

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