Normative

Il quadro normativo di riferimento

Lo statuto di ANBI Toscana

ANBI Toscana è un’associazione regionale con personalità giuridica privata regolata da proprio Statuto.

Lo Statuto attualmente in vigore è stato adottato in via definitiva il 15 novembre 2017

Consulta il testo attualmente in vigore.

Normativa Regionale

LR 79/2012: La Bonifica cambia volto

Il 2012 è stato l’anno della svolta per la bonifica toscana.

La Regione, con una legge ad hoc, ha infatti modificato profondamente, razionalizzato e modernizzato l’intero sistema a cui è affidata la gestione del reticolo idrografico.

Via la frammentazione di competenze e spazio alla suddivisione del territorio in base ai bacini idrografici: dai 13 soggetti che in precedenza si occupavano di bonifica, sono nati i 6 Consorzi attuali.

Con la legge regionale n. 79/2012, modificata dalla L.R. 70/2018, questi enti hanno acquisito ampie competenze in materia di difesa del suolo e hanno dimostrato un ottimo grado di specializzazione e di competenza.

Oggi sono enti efficienti ed estremamente qualificati, capaci di gestire complessivamente oltre 38 mila km di reticolo idrografico su territori ampi e articolati su più province e comuni.

La legge regionale n. 79/2012 ha rivoluzionato la bonifica in Toscana e introdotto alcuni principi di grande novità:

  • L’attività di bonifica comprende tutte le azioni relative alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e alla gestione e manutenzione dei corsi d’acqua e delle relative opere;
  • Tutto il territorio regionale viene suddiviso in 6 comprensori di bonificache non tengono conto dei confini amministrativi ma costituiscono “unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque anche con riferimento all’irrigazione” (LR 79/2012, art. 5);
  • A ogni Consorzio viene affidato un comprensorio di bonifica e con esso le competenze in materia, superando le vecchie frammentazioni organizzative e territoriali;
  • La Regione assegna ad ogni Consorzio la gestione di un reticolo idrografico individuato su base cartografica indipendentemente dalle classifiche di cui ai R.D. 523/1904 e 368/1904;
  • Il tributo di bonifica viene applicato in maniera omogenea a tutto il territorio regionale sulla base dei nuovi piani di classifica, approvati dalla Giunta Regionale;
  • I Consorzi sono tenuti ad omogeneizzare comportamenti, strumenti e servizi, con l’obiettivo di garantire maggiore uniformità organizzative, tecniche e di difesa del territorio.

La norma amplia il concetto stesso di bonifica che viene definito come “il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate”.

Ai Consorzi è attribuito un ruolo strategico di difesa dal rischio idraulico e di salvaguardia del territorio e del suo patrimonio immobiliare, economico, ambientale, paesaggistico e di biodiversità.

LR 70/2018: migliora e semplifica il sistema

Il 4 dicembre 2018 la trasformazione e il miglioramento del sistema toscano della bonifica fanno un altro passo avanti.

Dopo cinque anni di sperimentazione della norma, il consiglio regionale adotta la LR 70/2018, frutto di una approfondita rielaborazione del testo, curata dal gruppo di lavoro congiunto composto da esperti della Giunta e del Consiglio regionale ed istituito nell’ambito della IV commissione consiliare,

Il testo recepisce gran parte degli emendamenti proposti da ANBI, l’associazione dei Consorzi toscani, che contribuiscono a chiarire e a migliorare l’operatività del sistema.

Il risultato?

La disciplina diventa più  snella, attenta al consorziato e alla sua corretta informazione, ma soprattutto  punta ad  incentivare la partecipazione al voto.

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Il testo della L.R. 79/2012  è stato successivamente modificato dalla L.R. 70/2018

Con la modifica della LR 79/2012 si conclude la riforma della bonifica toscana

La LR 70/2018 introduce importanti e significative modifiche della LR 79/2012, che a sua volta è stata una legge “rivoluzionaria” per il settore.

Gli emendamenti apportati di recente sono stati integrati nel testo originario della norma, che oggi disciplina la vita dei Consorzi di Bonifica toscani.

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Lr 80/2015: CHI FA COSA

La LR 80/2015, con le successive modifiche, stabilisce questioni importanti ai fini della salvaguardia dell’ambiente, della tutela del buon regime delle acque e delle risorse idriche, della sicurezza delle popolazioni e della riduzione del rischio per la vita delle persone e la salute umana.

Il suo obiettivo è disciplinare le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la prevenzione, il controllo e la manutenzione in materia difesa del suolo, in materia di difesa della costa e degli abitati costieri, in materia di tutela e gestione delle risorse idriche.

Si chiariscono anche ruoli, competenze e strumenti.

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Legge Regionale 70/2018: migliora e semplifica il sistema della Bonifica

Il 4 dicembre 2018 la trasformazione e il miglioramento del sistema toscano della bonifica fanno un altro passo avanti.

Dopo cinque anni di sperimentazione della norma, il consiglio regionale adotta la L.R. 70/2018, frutto di una approfondita rielaborazione del testo della L.R. 79/2012.

L’operazione è curata da un apposito  gruppo di lavoro composto da esperti della Giunta e del Consiglio regionale, istituito nell’ambito della IV commissione consiliare,

Il testo della L.R. 70/2018 recepisce gran parte degli emendamenti proposti da ANBI toscana,  che contribuiscono a chiarire e a migliorare l’operatività del sistema.

Il risultato?

La disciplina che norma il sistema della bonifica  diventa più  snella, attenta al consorziato  e alla sua corretta informazione, orientata a favorire l’efficienza,   ad  incentivare la partecipazione dei proprietari degli immobili al voto e quindi alla scelta degli amministratori a cui affidare la guida dei Consorzi di Bonifica.

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Modifica Legge Regionale 79/2012: si conclude la riforma della Bonifica toscana

La L.R. 70/2018 introduce importanti e significative modifiche alla L.R. 79/2012, che a sua volta è stata una legge “rivoluzionaria” per il settore.

Gli emendamenti apportati di recente sono stati integrati nel testo originario della norma, che oggi disciplina la vita dei Consorzi di Bonifica toscani.

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DGRT 1315/2019: LA CURA DEI CORSI D’ACQUA È SEMPRE PIU’ GREEN

Se la LR 79/2012 stabilisce ruolo e compiti dei Consorzi di Bonifica, con la DGRT 1315/2019 la Regione Toscana impartisce indicazioni precise sulle modalità e sui tempi con cui è necessario realizzare le operazioni necessarie a mantenere in buono stato il reticolo di gestione e le sue opere.

È una svolta di green, poiché si specifica che le manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua devono essere realizzate ponendo la massima attenzione all’ambiente e all’ecosistema fluviale, alla conservazione dei processi di dinamica dei sedimenti, alla funzione di corridoio ecologico del corso d’acqua, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

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Normativa Nazionale

Protocollo intesa Stato Regioni 18 Settembre 2008

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo contenente i criteri per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008 che  delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di bonifica in sede regionale, confermando la polivalenza funzionale dell’azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale. I principi fondamentali, approvati nel documento, costituiscono una rilevante riconferma del ruolo dei Consorzi di bonifica e della validità dell’istituto consortile, fondata sull’autogoverno dei soggetti beneficiari delle azioni svolte.    

I principi fondamentali convenuti nel documento sono i seguenti: 

la delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento a confini idrografici ed idraulici, tenendo conto dell’esigenza di garantire dimensioni gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e adeguata partecipazione da parte dei consorziati; 

su ogni comprensorio, le Regioni costituiscono un solo Consorzio di bonifica; possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un unico Consorzio; 

il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale viene individuato quale strumento, che definisce le linee fondamentali dell’azione dei Consorzi sul territorio nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il Piano viene proposto dal Consorzio di bonifica, competente per territorio ed approvato dalla Regione che ne definisce le linee guida; 

i Consorzi di bonifica vengono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, amministrati dai consorziati; 

viene confermato il principio, secondo il quale i componenti il Consiglio del Consorzio sono eletti dai consorziati contribuenti con un sistema di voto, che garantisce la partecipazione democratica mediante voto pro-capite per fasce di contribuenza; 

i compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica vengono individuati nella realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all’art. 166 del D.Lgs. n. 152 del 2006;

è previsto altresì che ai Consorzi possano essere affidati, dalle leggi regionali, ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle sopraindicate e finalizzate alla difesa del suolo; 

ai Consorzi di bonifica possono inoltre essere assegnate, dalle Regioni, ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque; 

il numero dei membri dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l’espletamento della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi; 

viene confermato il potere impositivo dei Consorzi, riconoscendosi espressamente che le spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati, i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio, sorveglianza e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili. Le spese sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili, che traggono beneficio secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori; 

per quanto riguarda i criteri relativi all’individuazione del beneficio, l’intesa contempla espressamente che è distinto in: 

–  beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto, dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi per il mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere 

–  beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili, situati nel comprensorio, dal complesso di interventi volti al mantenimento dell’efficienza, nonché della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzati a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, conservando comunque la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale 

–  beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione, distribuzione di acque irrigue. E’ previsto altresì che le Regioni possano definire ulteriori tipologie di benefici;

 

-si prevede espressamente che resti ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi e prevista dall’art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità; 

-è espressamente contemplata la facoltà di accordi di programma, intese e convenzioni tra Consorzi di bonifica ed enti locali per la gestione di attività in comune e per la tutela dell’ambiente. E’ anche contemplata la possibilità per i Consorzi di bonifica di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli; 

-è confermato che alle Regioni competono le funzioni di vigilanza e controllo sui Consorzi ed è altresì previsto che i Consorzi adottino provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno.

 

I principi sinteticamente esposti sono quindi le regole fondamentali convenute tra lo Stato e le Regioni per la disciplina dei Consorzi di bonifica e, perciò, rappresenteranno il quadro di riferimento costante per lo Stato e le Regioni.