Bonifica: un quadro normativo  che parte dal ‘900

La storia della bonifica ha origine antiche ma l’attività è stata normata per la prima volta da leggi statali solo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900.

Risale infatti al 1933 il RD 13 febbraio 1933 n. 215 che ancora oggi rappresenta la base su cui si fonda il concetto di bonifica integrale e la moderna legislazione della materia.

Da allora sono intervenuti vari provvedimenti che hanno contribuito a precisare meglio le funzioni dei Consorzi di Bonifica,  superati dall’adozione, nel 2006, del  D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale): il provvedimento di riferimento in materia di valutazione d’impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell’inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali.

Il Testo Unico, negli anni, ha subito numerose modifiche anche in recepimento di successive Direttive europee.

Il percorso di modernizzazione del sistema si è concluso con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008. In esso vengono individuati i principi fondamentali, condivisi dallo Stato e dalle Regioni, e si delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di Bonifica in sede regionale.

Regio Decreto 215/1933: il pilastro in materia di Bonifica 

Il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” è il pilastro per individuare le competenze dei Consorzi di Bonifica: è una legge fondamentale che ancora oggi, dopo oltre 70 anni, conferma la sua validità. In particolare, essa ha introdotto il concetto di “bonifica integrale”, che completa il concetto precedente e più restrittivo di “bonifica idraulica”. L’innovazione? Sta  nel  considerare integrate tra loro le opere fondiarie, di qualunque natura tecnica (idrauliche, stradali, edilizie, agricole, forestali), necessarie per adattare terra ed acqua a produzione più intensiva.
Fino al 1933 la normativa trattava la bonifica esclusivamente dal punto di vista sanitario (eliminazione della malaria) e dal punto di vista idraulico (eliminazione delle paludi).

Secondo il R.D. 215/33 l’opera di bonifica deve perseguire i seguenti obiettivi:

  • regolare le acque mediante opere di bonifica idraulica;
  • attuare una viabilità interpoderale e poderale;
  • realizzare opere di edilizia rurale;
  • effettuare dissodamenti, piantagioni boschive e piantagioni agrarie;
  • realizzare opere di provvista e di utilizzazione agricola dell’acqua.

Il Decreto ridisegna e potenzia la figura dei Consorzi di bonifica, ai quali vengono affidate l’esecuzione e la manutenzione delle opere di “bonifica integrale”.
Il  R.D. 215/33 era stato preceduto da altri due decreti che costituiscono ancora oggi punti di riferimento per l’attività dei Consorzi di bonifica: il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 “Disposizioni legislative per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e le loro pertinenze” e il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”: in particolare il R.D. 368/1904 viene ancora applicato per quanto riguarda le disposizioni di polizia concernenti il rispetto delle pertinenze consortili (Titolo VI – Capo I “Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e le loro pertinenze”).
La Legge del 1933 è stata pertanto una legge profondamente innovativa perché ha esteso il concetto di bonifica ad un concetto più generale di sistemazione e valorizzazione del territorio: innovazione per certi versi analoga a quella introdotta ben 56 anni dopo dalla Legge 183/89 sulla difesa del suolo, poi abrogata dall’art. 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006

CONSULTA IL TESTO

Decreto Legislativo 152/2006: arriva a regolare l’ambiente

Dopo un lungo iter, viene adottato il D.Lgs 152/2006 (T.U ambientale) in cui è racchiusa tutta la materia che regolamenta l’ambiente.

Il decreto legislativo riconferma il ruolo dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione sia nel settore della difesa del suolo che in quello della gestione delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale. Ad essi è dedicata  la terza delle sei parti in cui si articola il Decreto legislativo che nel complesso è costituito da 318 articoli e 45 allegati.

La parte prima comprende le disposizioni comuni e definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, le finalità e i criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi; la seconda  disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);  la terza si occupa appunto della difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque dall’inquinamento e della gestione delle risorse idriche; la quarta si occupa della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati; la quinta è relativa alla  tutela dell’aria e ala riduzione delle emissione in atmosfera; la sesta affronta la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

Nella parte terza il Dlgs 152/2006 definisce le  funzioni istituzionali proprie dei Consorzi di bonifica nei tre settori suolo, acqua e tutela, e supera le  disposizioni contenute, rispettivamente, nella Legge 183/1989, nella Legge 36/1994 e nel D.Lgs. 152/1999.

CONSULTA IL TESTO

Intesa Stato Regioni: il riordino della Bonifica

Il 18 settembre 2008, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo contenente i criteri per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008.

Il documento  delinea con chiarezza il quadro di riferimento per la disciplina dei Consorzi di bonifica in sede regionale, confermando la polivalenza funzionale dell’azione della bonifica sul territorio, quale azione finalizzata alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

I principi fondamentali, approvati nel documento, costituiscono una rilevante riconferma del ruolo dei Consorzi di bonifica e della validità dell’istituto consortile, fondata sull’autogoverno dei soggetti beneficiari delle azioni svolte.

CONSULTA IL TESTO